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CHIAPPO87March 20 VASCO 6 UN GRANDE!!!CI SONO DUE CANZONI IN PARTICOLARE DI VASCO ROSSI, CHE MI FANNO EMOZIONARE OGNI VOLTA CHE LE SENTO.QUESTE SONO E... E SALLY. GRAZIE VASCO DI FARMI PROVARE QUESTE EMOZIONI UNICHE.. GRAZIE D'ESISTERE
E…………
E... SALLY
Sally cammina per la strada senza nemmeno.... Sally ha già visto che cosa.... "ti può crollare addosso"! Sally è già stata "punita"... per ogni sua distrazione o debolezza... per ogni "candida carezza"... January 30 TUTTO PER GLI ULTRANOTIZIE PER TUTTI GLI ULTRAS
Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: "1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Art. 2. 1. All'articolo 4, comma 3o, della legge 18 aprile 1975, n. 110, Х aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena Х aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.". Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarЮ presentato alle Camere per la conversione in legge. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 ottobre 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, Х convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 All’articolo 1: – al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: "condannate" sono inserite le seguenti: "anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni"; le parole: "competizioni agonistiche" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive" e la parola: "competizioni" Х sostituita dalla seguente: "manifestazioni"; al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "il questore puР prescrivere" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto dell’attivitЮ lavorativa dell’invitato,"; la parola: "competizioni" Х sostituita dalla seguente: "manifestazioni"; al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo Х sostituito dal seguente: "La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed Х immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato Х persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura."; nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza dei" sono sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano i"; nell’ultimo periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "con decreto motivato"; al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: "l’arresto" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole: "diciotto mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino a lire tre milioni"; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ", prescrivendo all’imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni"; al comma 1, lettera c), il capoverso 7 Х soppresso; –al comma 1, la lettera d) Х sostituita dalla seguente: "d) dopo l’articolo 6 Х inserito il seguente: ‘‘Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) – 1. Salvo che il fatto costituisca piЫ grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime Х punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piЫ grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, Х punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.‘‘"; al comma 1, lettera f) il capoverso 1-bis Х sostituito dal seguente: al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione" sono soppresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater Х soppresso; al comma 1, lettera g), nell’articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive"; Х aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: ‘‘competizioni agonistiche‘‘ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘manifestazioni sportive‘‘". All’articolo 2: al comma 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive". Dopo l’articolo 2 Х inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Norme di interpretazione autentica) – 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivitЮ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Nel titolo del decreto-legge, la parola: "competizioni" Х sostituita dalla seguente: "manifestazioni".
Questo il testo che, al di lЮ della sua interpretazione parola per parola, verte su due punti chiave: l’allargamento dei comportamenti illegali da una parte, e dall’altra un inasprimento generalizzato delle pene legate ai reati commessi; se il secondo punto riguarda in particolare l’ambito processuale, quindi un momento successivo, il primo punto Х quello piЫ critico e discutibile perchè, nell’allargare gli ambiti di presunta illegalità, aumenta le possibilità di azione delle forse dell’ordine, e tutti sappiamo che questo spesso significa innalzamento illimitato del livello di repressione ben oltre quello che Х un normale e comprensibile discorso di prevenzione, con tutto quello che ne deriva.
INIZIATIVA COMUNE IN TUTTE LE CURVE
I DIVIETI ALL' INTERNO DELLO STADIO E' vietato introdurre all'interno dello stadio i seguenti oggetti:armi da fuoco, materiale esplosivo,artifizi pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri strumenti da taglio,qualsiasi strumento atto ad offendere, veleni, sostanze nocive o infiammabili, droghe e bevande alcoliche pietre, biglie, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato, cartelli, stendardi orizzontali,aste per bandiere, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose,asserzioni o concetti, o che si tema passano ostacolare il regolare svolgimento della gara.E' vietata qualunque forma di discriminazione razziale, i cori e qualunque manifestazione di intolleranza.E' vietato accedere allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ostruire i passaggi,le vie di accesso, le uscite e gli ingressi, le scale od ogni altra via di fuga, arrampicarsi sulle strutture interne dello stadio.Tutte le persone che accedono allo stadio dovranno occupare solamente il posto assegnato evidenziato sul biglietto e non potranno spostarsi da una parte all'altra dell'impianto senza l'espressa autorizzazione degli Addetti o Ufficiali di P.S.Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara, tale violazione può comportare l' espulsione dall'impianto.Gli Addetti della società ospitante possono rifiutare l'ingresso allo stadio per i successivi incontri a coloro che sono precedentemente incorsi nella violazione del presente regolamento e chiedere la riconsegna dei tagliandi.Le persone cui viene rifiutato l'accesso o che sono state espulse dallo stadio non possono ottenere il rimborso del biglietto.
COME SI PRESENTA LA DIFFIDA
Questura di ......... ORDINA DISPONE
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September 14 INGRIFATI
Le origini del gruppo risalgono al 1987 quando alcuni amici che frequentavano il Circolo ARCI San Sisto (popoloso quartiere di Perugia) decisero di unirsi sotto uno striscione, con la denominazione "INKAZZATI" per dare più colore alla curva nord e più calore alla squadra che allora aveva appena vinto il campionato di C2. Nel 1989 abbiamo avuto l'esigenza di trovare un nome che si addicesse ai più al nostro temperamento, al carattere, alla voglia di emergere, che rendesse l'attaccamento al GRIFO. Nacquero cosi gli "INGRIFATI", che a poco a poco sono diventati uno dei gruppi trainanti del tifo in Curva Nord. Nel 1991 con l'arrivo di Gaucci, il ritrovato entusiasmo della piazza ha portato alla nascita di molti gruppi e benché potevamo avvalerci di due anni di esperienza, ci furono tentativi per metterci da parte, fino al punto che la domenica si litigava su quale striscione appendere in curva. Dopo varie vicissitudini i gruppi che hanno meritato lo spazio sono rimasti tre. Emergere non era un gioco da ragazzi, ma la passione ci ha aiutato moltissimo. Quei 16 metri di spazio conquistato rappresentano, a distanza di anni, il nostro orgoglio.
CONTRO OGNI REPRESSIONE!!!
Questo tema accomuna un po' tutte le curve e i tifosi d'Italia. C'è purtroppo la propensione a definire e criminalizzare il tifoso in quanto tale. Si arresta il tifoso, si diffida il tifoso, si usa il tifoso, perché no? Troppo facile commentare le belle coreografie, gli striscioni ironici, i sani sfottò, i cori e gli incitamenti da dodicesimo uomo in campo e poi, al primo parapiglia, si mette in moto la macchina repressiva che va da spettacolari interventi delle forze dell'ordine fino agli altrettanto spettacolari articoli e servizi che vanno in onda sui vari giornali e telegiornali. Come mai durante i parapiglia in parlamento, o in discoteca, o per la strada, le forze dell'ordine non intervengono e non manganellano o sparano lacrimogeni ad altezza uomo? Siamo forse persone meno importanti allo stadio? Cittadini di serie B? Purtroppo è quello che accade spesso e non volentieri. Il tifoso è sempre considerato un "essere inferiore", merce da giornalismo spicciolo. Non ce l'abbiamo specificatamente con nessuno in particolare (tutti possono sbagliare), ma in generale con il sistema. Quel sistema che spesso condanna senza prove e criminalizza persone e movimenti che secondo noi sono parte integrante del calcio. Certamente la presenza delle forze dell’ordine allo stadio funziona come deterrente per azioni di stupida e ingiustificata violenza, ma spesso una militarizzazione eccessiva degli stadi ha contribuito a creare maggiori e inutili tensioni. Invece di varare l’ennesima legge repressiva, non sarebbe stato più utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti alle vecchie leggi e affiancarli a misure alternative, misure non coercitive, ma di carattere sociale? Insomma, forse sarebbe stato opportuno considerare, prima di affrontare il problema di una legge contro la violenza negli stadi, il popolo delle curve non solo come un problema di ordine pubblico, ma anche come un’aggregazione sociale, e cominciare ad adottare misure di intervento nelle comunità del tifo non volte a reprimere e controllare, ma capaci di valorizzare le energie positive presenti in questo mondo e di lavorare sulla mediazione dei conflitti (come è ormai consuetudine fare in altri ambiti del sociale). |
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